
Veicoli rubati, l’assicurazione paga senza limiti di tempo
Articolo di:Avv. Maurizio Hazan,Avv. Enrico Vittorio Piccolo
Il Sole 24 Ore – 9 Luglio 2026
Se un veicolo viene rubato mentre non era adeguatamente custodito, la compagnia che lo assicurava per la Rc auto deve coprire senza limiti di tempo eventuali danni causati a terzi in un incidente da chi lo ha sottratto al proprietario. Lo si ricava esaminando congiuntamente due recenti pronunce della Cassazione: l’ordinanza n. 14003 del 13 maggio 2026 (Terza sezione civile) e la sentenza n. 5562 del 12 marzo (richiamata dall’ordinanza).
Si tratta di chiarire il confine tra la circolazione invito domino (cioè semplicemente senza il consenso del proprietario) e quella prohibente domino (cioè contro la volontà del proprietario che abbia adottato cautele astrattamente idonee a evitare l’uso abusivo del veicolo). Solo quest’ultima esonera il proprietario dalla responsabilità presunta dall’articolo 2054, comma 3 del Codice civile.
Le pronunce della Cassazione
L’ordinanza di maggio insiste soprattutto su come valutare l’idoneità delle cautele, affermando che non si può giudicare ex post solo perché il terzo si è impossessato del veicolo. Occorre invece un giudizio ex ante: il giudice deve chiedersi se, al momento dei fatti, le misure adottate fossero ragionevolmente adeguate. Nel caso esaminato, il figlio del proprietario aveva sottratto le chiavi forzando un cofanetto e due porte. La sentenza di appello aveva da ciò desunto, in modo quasi automatico, che le cautele non erano sufficienti. Ma per la Cassazione un tale automatismo finisce con escludere, in concreto, ogni possibilità di provare la circolazione prohibente domino.
Più problematica e rilevante è la sentenza di marzo, che ricostruisce storicamente l’articolo 2054 e ne valorizza la funzione di protezione della vittima: il veicolo è bene intrinsecamente pericoloso e il proprietario deve custodirlo con diligenza.
Se c’è custodia negligente (mezzo lasciato aperto, chiavi all’interno e cancello non chiuso) la circolazione resta invito domino: il proprietario continua a risponderne, il contratto Rc auto non si scioglie e il rischio resta a carico dell’assicuratore. Non solo: se la sottrazione colposa avviene in vigenza della polizza, il «fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione» – fatto che in base all’articolo 1917 del Codice civile obbliga l’assicuratore Rc auto a intervenire – non sarebbe il solo sinistro, ma la precedente omessa custodia che ha consentito di sottrarre il mezzo.
Così l’assicuratore resta tenuto anche se, dopo il furto, il proprietario ha trasferito la polizza su un altro veicolo o il contratto è cessato. E non importa quanto tempo sia decorso tra la sottrazione e l’incidente. Una soluzione coerente con l’esigenza di evitare vuoti di tutela, ma non priva di asperità.
Le conseguenze
Se il fatto rilevante diventa la perdita colpevole del possesso, la copertura va ben oltre la fisiologica durata del contratto. Ciò deforma il tipico di rischio della Rc auto in un rischio “long tail”, decisamente anomalo. Ed esclude l’intervento del Fondo di garanzia, che non avrebbe ragione di indennizzare il danno, perché non ricorrono le ipotesi previste dall’articolo 283 del Codice delle assicurazioni (Cap): scopertura del veicolo o circolazione prohibente domino.
Vi è però da chiedersi se tale impostazione si possa rimeditare, considerando il valore attribuito alla denuncia (di furto o rapina) presentata dal proprietario all’autorità di pubblica sicurezza ai sensi dell’articolo 122 del Cap: in caso di circolazione contro la sua volontà, tale denuncia trasferisce, dal giorno dopo la sua presentazione, l’obbligo di copertura del danno dall’assicuratore del mezzo al Fondo di garanzia. Sino a quel momento la compagnia continua a rispondere, nonostante al suo assicurato nulla possa essere imputato.
La denuncia, dunque, non è un mero adempimento formale ma segna il momento in cui il proprietario ufficializza la perdita del controllo sul proprio mezzo, imponendo al Fondo di prendere in carico eventuali sinistri. E potrebbe pure essere considerato come un adempimento che vale (agevolmente e senza necessità di appesantimenti istruttori) a qualificare, da quel momento, la circolazione illecita come prohibente domino, quali che siano le modalità con cui il mezzo è stato sottratto al legittimo titolare.
