
Danno non patrimoniale, l’universalità della Tabella unica nazionale
Articolo di: Avv. Filippo Martini, Avv. Maurizio Hazan, Avv. Marco Rodolfi
Insurance Trade Daily
8 Aprile 2026
Con la sentenza 8630 del 7 aprile 2026, la Cassazione ravvisa nella Tun la concretizzazione di una regola equitativa a cui il giudice potrà/dovrà attenersi per tutti i danni alla persona, salvo potersene discostare soltanto con adeguata motivazione della propria scelta.
La tanto attesa sentenza con cui la Cassazione era chiamata a pronunciarsi sull’applicabilità “generalizzata” dei criteri liquidativi stabiliti dalla Tun (Tabella unica nazionale) a tutti i danni non patrimoniali alla persona è stata pubblicata ieri (n. 8630/2026 del 7 aprile 2026) e ha confermato quanto molti si attendevano: la Tun, prevista dall’art. 138 del Codice delle assicurazioni e attuata dal Dpr 12/2025 in relazione al danno da invalidità comprese tra 10% e 100%, è applicabile anche agli eventi lesivi precedenti alla data della sua entrata in vigore (5 marzo 2025) e persino al di fuori dell’ambito oggettivo (Rc auto e Rc sanitaria) a cui l’art. 138 è esclusivamente dedicato.
Tale presa di posizione risponde alla questione interpretativa sollevata, mediante rinvio pregiudiziale ex articolo 363 bis del Codice di procedura civile dal tribunale di Milano con l’ordinanza del 18 luglio 2025. La questione, di grande impatto teorico e soprattutto pratico, mirava a comprendere se i giudici del merito potessero discostarsi dalle testuali indicazioni di legge, secondo le quali la Tabella unica nazionale avrebbe dovuto applicarsi ai soli sinistri della Rc auto e della Rc sanitaria verificatisi dopo il 5 marzo 2025, e utilizzarle anche nel calcolo della liquidazione relativa a sinistri danni accaduti in epoca precedente e relativi a fattispecie diverse. E perciò a tutti i danni non patrimoniali da grave lesione alla persona, comunque e quandunque avvenuti.
La fine della supplenza pretoria
In effetti, secondo una parte della giurisprudenza, di legittimità e anche di merito, non vi sarebbe stata alcuna ragione per impedire un’applicazione generalizzata della tabella unica, dal momento che la stessa esprime una misura della valutazione equitativa del danno non patrimoniale di fonte superiore, perché stabilita dal legislatore.
In senso contrario vi era chi sosteneva che la testuale indicazione di legge (sul tempo e sull’ambito oggettivo della tabella) escludesse la possibilità di un’estensione del perimetro di applicazione della Tun, vincolando il giudice a continuare a riferirsi, nella liquidazione del macrodanno, alla prassi tabellare in uso presso i tribunali (e in particolare la tabella milanese, alla quale la Cassazione aveva attribuito valore paranormativo “a vocazione nazionale”, in quanto maggiormente utilizzata sul territorio nazionale).
Rimane il fatto che la tabella di legge non sostituisce una precedente indicazione legislativa ma pone fine, attraverso l’elaborazione di criteri normativi, alla supplenza pretoria nel campo delle gravi lesioni da Rc auto e Rc sanitaria: il tema dunque non riguarda tanto la possibilità di sostenere una (opinabile) retroattività della Tun rispetto alla data della sua entrata in vigore quanto la legittimità di riferirsi, nella valutazione equitativa del danno alla persona ex art. 1226 c.c., a parametri tabellari di fonte normativa, anziché a quelli, meno stabili e spesso controversi nella stessa prassi pretoria, di fonte tribunalizia.
Come il giudice potrà scegliere
L’importante decisione del 7 aprile va in quest’ultima direzione e a tal fine enuncia un rotondo principio di diritto, a mente del quale “la Tabella unica nazionale, emanata dal dpr n. 12/2025, in quanto da riconoscersi quale parametro della valutazione equitativa del danno non patrimoniale da lesione del bene salute conforme alle disposizioni di cui agli articoli 1226 e 2056 del codice civile, trova applicazione generalizzata in via indiretta, cioè non in forza di diretta efficacia normativa, bensì come parametro del potere del giudice di cui a tali norme, con riferimento a liquidazioni formalmente estranee al suo ambito di applicazione diretta e, dunque, a sinistri causativi di danno biologico verificatisi prima del 5 marzo 2025 e pur non derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti e da responsabilità sanitaria. Il giudice, nella liquidazione del danno alla salute da effettuarsi nel caso concreto, potrà, dunque, discostarsene, eventualmente anche reputando di applicare una tabella pretoria, solo in forza di una motivazione che dia puntualmente conto di circostanze del tutto peculiari, più rilevanti nell’ambito regolato oggettivamente, ratione materiae, dalla Tun”.
Una regola di buon senso, ma…
In definitiva, non si tratta di una applicazione della Tun retroattiva né analogica, ma di concretizzazione di una regola equitativa a cui il giudice potrà/dovrà attenersi per tutti i danni alla persona, salvo potersene discostare (soltanto) con adeguata motivazione della propria scelta, e ferma restando la vincolatività assoluta della Tun per i sinistri della Rca e della Rc sanitaria successivi al 5 marzo 2025.
Si tratta però di una sentenza che pur dettando una regola di buon senso, che razionalizzerà pro futuro la criteriologia liquidativa, rischia di introdurre qualche elemento di possibile incertezza nella trattazione stragiudiziale dei sinistri. Si pensi alla possibilità di applicare a tutti i sinistri, anche se estranei ratione materiae alla regola di legge e anche se precedenti al 5 marzo, le regole dettate dall’art. 138 sui tetti massimi di personalizzazione del compendio liquidativo, sulla misura del danno temporaneo e sul limite imposto dal legislatore a proposito dell’assoluta esaustività dei valori liquidati in applicazione dei criteri di legge.
I riflessi sulle imprese di assicurazione
Le compagnie saranno comunque obbligate a rivalutare le riserve, soprattutto in relazione a danni di più seria consistenza (oltre l’82% ) in relazione ai quali la Tun paga di più della tabella milanese. E ciò al di là della possibilità di dover affrontare (o proporre, a secondo delle convenienze) future impugnazioni di sentenze che, non ancora passate in giudicato, abbiano liquidato danni anteriori al 5 marzo 2025 o diversi dalla Rca e Rc sanitaria sulla base di tabelle pretorie che, all’epoca della decisione, erano perfettamente legittime.
Il tutto a tacere del fatto che potrebbe, un poco provocatoriamente, affermarsi che se la regola di legge è (come del resto riteniamo) espressione di un’equità superiore, e per ciò solo da preferirsi, i parametri tabellari dettati dal Codice delle assicurazioni dovrebbero valere, per i sinistri di diritto comune, anche in relazione ai danni di lieve entità, regolati dalla tabella di cui all’art. 139 del Cap.
