
Tabella unica nazionale (TUN): per la Cassazione va estesa a tutti i sinistri gravi alla salute
Articolo di: Avv. Filippo Martini, Avv. Maurizio Hazan, Avv. Marco Rodolfi
Il Sole 24 Ore – 8 Aprile 2026
Con l’attesa sentenza (n.8630) i criteri stabiliti dal Dpr n. 12/2025 trova applicazione generalizzata in via indiretta, cioè non in forza di diretta efficacia normativa, bensì come parametro del potere del giudice di cui a tali norme, con riferimento a liquidazioni formalmente estranee al suo ambito di applicazione diretta e, dunque, a sinistri causativi di danno biologico verificatisi prima del 5 marzo 2025 e pur non derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti e da responsabilità sanitaria.
È stata depositata in data odierna la attesissima sentenza della Suprema Corte di Cassazione (III sezione Civile, n. RG 8630/2026, est. Dott. Vincenti) che ha deciso in ordine al perimetro di applicabilità della Tabella Unica Nazionale, in esito all’ordinanza di rinvio pregiudiziale sollevata dal Tribunale di Milano ai sensi dell’art. 363-bis cpc.
Il principio di diritto “codificato” dalla Suprema corte e gli effetti della decisione:
La Corte ha deciso secondo il seguente principio di diritto:
«la Tabella Unica Nazionale (T.U.N.), emanata dal d.P.R. n. 12/2025, in quanto da riconoscersi quale parametro della valutazione equitativa del danno non patrimoniale da lesione del bene salute conforme alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., trova applicazione generalizzata in via indiretta, cioè non in forza di diretta efficacia normativa, bensì come parametro del potere del giudice di cui a tali norme, con riferimento a liquidazioni formalmente estranee al suo ambito di applicazione diretta e, dunque, a sinistri causativi di danno biologico verificatisi prima del 5 marzo 2025 e pur non derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti e da responsabilità sanitaria. Il giudice, nella liquidazione del danno alla salute da effettuarsi nel caso concreto, potrà, dunque, discostarsene – eventualmente anche reputando di applicare una tabella ‘pretoria’ – solo in forza di una motivazione che dia puntualmente conto di circostanze del tutto peculiari, più rilevanti nell’àmbito regolato oggettivamente, ratione materiae, dalla T.U.N.».
L’affermazione di piena ed indistinta applicabilità delle tabelle di legge avrà riflessi diretti sulla liquidazione dei danni in corso e sui meccanismi risarcitori nazionali, rendendo di fatto le tabelle pretorie marginali e di applicazione eccezionale.
La questione posta dal Tribunale di Milano
La questione pregiudiziale era stata posta dal Tribunale di Milano con ordinanza emessa in data 18 luglio 2025, su un caso di risarcimento del danno da macrolesione per un sinistro stradale avvenuto in epoca antecedente a quella della entrata in vigore del citato DPR 12/2025, nei seguenti termini interrogativi:
«se, in relazione alla controversia sub judice, relativa a domanda risarcitoria di danno alla salute superiore al 9% derivante da sinistro della circolazione stradale avvenuto prima del 5.03.2025, tenuto conto della sopravvenuta emanazione del D.P.R. n. 12/2025 in vigore dal 5 marzo 2025, che ha approvato la T.U.N. (Tabella Unica Nazionale) ex art. 138 Codice delle Assicurazioni Private:
1) in conformità con gli assunti della sentenza Cass. n. 12408/2011 (poi ribaditi nella sentenza Cass., n. 10579/2021), il Giudice, per non incorrere nel vizio di violazione di legge, deve continuare ad applicare la Tabella per la liquidazione del danno non patrimoniale da lesione del bene salute approvata dall’Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano (ad oggi trattasi delle Tabelle milanesi Edizione 2024), che ha acquistato una sorta di efficacia para-normativa, “quale parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ.”;
2) oppure se, per non incorrere nel vizio di violazione di legge, il Giudice dovrà necessariamente applicare la T.U.N., avendo questa assunto, dopo l’emanazione del D.P.R. n. 12/2025, valenza, in linea generale, di nuovo parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale da lesione del bene salute alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c.;
3) oppure se, con adeguata motivazione, il Giudice è libero di applicare, in tutto o in parte, la T.U.N. o la Tabella per la liquidazione del danno non patrimoniale da lesione del bene salute approvata dall’Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano (Edizione 2024), in base alle peculiarità della fattispecie concreta».
Sulla funzione liquidativa del giudice e sui suoi margini economici delimitati rispettivamente dai sistemi empirici pretori o cogenti di legge, si era aperto subito un dibattito dottrinale e di interpretazione giurisprudenziale dai divergenti approdi che la decisione segnalata ben riassume nei contenuti e negli spunti giuridici di riferimento.
La sentenza n. 8630 della Cassazione: una svolta rivoluzionaria
La soluzione alla quale approda la Corte interrogata dal tribunale di Milano pone delle chiare regole di approccio empirico che sembrano avere dei margini interpretativi di ampio respiro valutativo, ma che, sul piano pratico, ci sembra (ad una prima impressione e fatti salvi gli approfondimenti che seguiranno sempre su queste pagine) lasciano poco spazio ad approdi liquidativi che escano dal perimetro tracciato dal legislatore delegato nel decreto 12/2025.
In esito all’ampia dissertazione giuridica, dunque, si legge nella decisone la seguente regola di impatto pratico del tutto centrale per le future regolazioni risarcitorie del danno biologico di non lieve entità, qualunque sia l’origine eziologica del danno stesso.
“È consentita un’applicazione generalizzata, seppur indiretta, della Tabella Unica Nazionale (T.U.N.), ancorata al principio di equità di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., anche con riferimento a liquidazioni formalmente estranee sotto il profilo temporale al suo ambito di applicazione diretta, non integrando tale applicazione analogia iuris, bensì solo l’applicazione, in sede di esercizio del potere-dovere di cui all’art. 1226 c.c., di un parametro di determinazione del contenuto dell’equità.
La criteriologia della T.U.N. è idonea a inverare la valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. nella liquidazione del danno non patrimoniale anche oltre il suo perimetro applicativo diretto, potendo essere assunta quale parametro generale e privilegiato di riferimento nella liquidazione equitativa del danno biologico da lesioni macropermanenti, a prescindere dal contesto ratione temporis o ratione materiae in cui si collochi il relativo fatto generatore.
L’equità può, infatti, trovare concreta attuazione nei parametri della T.U.N., in quanto funzionali a garantire istanze di equità e di parità di trattamento.
Tale idoneità si manifesta sia sul piano formale, in ragione della derivazione legale della Tabella, che ne fonda la vocazione generale e illumina l’equità liquidatoria di una specifica consistenza normativa, sia sul piano sostanziale, in quanto la T.U.N. si basa su un sistema a punto variabile, con struttura modulare, che prevede la riduzione del valore del punto in funzione dell’età del danneggiato e un incremento più che proporzionale al crescere della percentuale di invalidità permanente, analogamente alle principali tabelle di elaborazione ‘pretoria’.
La T.U.N. realizza, inoltre, in modo coerente la progressività risarcitoria, assicurando una curva di crescita degli importi liquidabili coerente con il criterio della progressione più che proporzionale e, in ogni caso, mai orientata in senso regressivo.
È in questo meccanismo che risiedono le garanzie sostanziali di equità e di parità di trattamento, a prescindere dagli scarti monetari rispetto alle tabelle ‘pretorie’. La parità di trattamento, infatti, non si esaurisce nel raffronto tra importi, ma si realizza quando la liquidazione sia il risultato di un procedimento equo e congruo rispetto alla concreta entità del pregiudizio.
La T.U.N. offre, altresì, garanzie di uniformità in quanto espressione della criteriologia più aggiornata disponibile, secondo il principio per cui il giudice deve fondare la liquidazione sui criteri, al tempo della decisione, maggiormente idonei ad assicurare uniformità ed effettività del ristoro.
L’adozione dei parametri della T.U.N. nella liquidazione del danno non patrimoniale conseguente alla lesione della salute non esime il giudice dal motivare sulle circostanze del caso concreto che giustificano l’esito liquidatorio prescelto.
Tuttavia, in ragione del ruolo di parametro elettivo che la T.U.N. riveste nella liquidazione equitativa del danno biologico, qualora il giudice intenda discostarsi dai relativi parametri è necessario che adotti una motivazione puntuale sulle circostanze del tutto peculiari del caso concreto che possano fondare ragionevolmente quello scostamento”.
Reso onore dunque al principio di equità che costituisce funzione primaria ed essenziale in sede di liquidazione del danno alla salute – per perseguire da un lato la” realizzazione della giustizia del caso concreto” e dall’altro “la garanzia dio parità di trattamento” – il giudice (e gli addetti ai lavori in sede di trattativa stragiudiziale) dovranno avere a parametro liquidativo primario il valore monetario ed il criterio di calcolo contenuto nella nuova TUN, dalla quale potranno discostarsi solo in caso della evidenza di circostanze del tutto peculiari del caso concreto che dovranno trovare sostanza in sede probatoria ed evidenza esplicativa nella necessaria e puntuale motivazione.
