
Veicoli fuori uso, esenzione solo su inidoneità definitiva
Articolo di Avv. Maurizio Hazan, Avv. Enrico Vittorio Piccolo
Pubblicazione: Il Sole 24 Ore
Data: 4 Febbraio 2026
Il Dlgs 184/2023, noto in sintesi per aver esteso alle aree private l’obbligo assicurativo Rc auto, avrà un Dlgs correttivo. Il primo passo è stato mosso il 23 dicembre 2025, con la trasmissione dal Governo al Parlamento. Ma in testo non sembra del tutto idoneo a risolvere le questioni applicative a tutt’oggi aperte.
Principalmente, viene rivisitato l’articolo 122-bis del Codice delle assicurazioni (Cap) per specificare la portata della deroga prevista per il caso in cui il «veicolo non sia idoneo all’uso come mezzo di trasporto». La relazione introduttiva chiarisce che si vuol circoscriverla alle situazioni in cui il mezzo sia privo di una delle sue parti essenziali e perciò sia definitivamente inidoneo all’uso. Non invece quando in cui il veicolo sia privo di elementi che, inizialmente rimossi, possono, essere facilmente reinseriti (ruote, batteria, volante eccetera) e neppure quando sia temporaneamente fermo per un guasto o privo di carburante. Ma la formulazione letterale della norma non sembra in linea con tali intenzioni e pone nuovi dubbi: la deroga «include» e non si “limita” al caso di stabile inidoneità all’uso per mancanza di parti essenziali.
Tra le altre novità, di rilievo l’introduzione del comma 2-bis all’articolo 122-bis, che demanda a un Dm di Mimit e Mit (sentito l’Ivass) la previsione di contratti assicurativi obbligatori per uso stagionale di veicoli a motore e natanti, con durata inferiore all’anno previsto dall’articolo 170-bis. La misura, accolta dalla relazione illustrativa come una risposta a una prassi consolidata, dovrebbe evitare di imporre coperture annuali a mezzi che circolano solo per periodi limitati, come motoscafi in secca o veicoli da autonoleggio stagionale, senza violare i principi Ue della direttiva 2021/2118. Tale disposizione, di assoluto buon senso, dovrà armonizzarsi con la (discussa e comunque differente) disciplina della sospensione volontaria della copertura (già prevista dall’articolo 122-bis, comma
2).
Lo schema di riforma introduce anche una novità per i veicoli storici e collezionistici: l’obbligo potrà essere adempiuto con schemi assicurativi alternativi alla Rc auto tradizionale, a condizione che il premio per il rischio da movimento sia indicato separatamente da quello per lo stazionamento. Una mitigazione che evita sovra-assicurazioni su mezzi a basso rischio dinamico, recuperando la logica di proporzionalità sancita dal considerando 14 della direttiva europea.
Inoltre, si recepiscono le perplessità del mondo dell’automobilismo sportivo, coinvolto dal Dlgs 184/2023 nell’obbligo assicurativo: si modifica dell’articolo 124 del Cap. Similmente a quanto accadeva prima del Dlgs 184, si consente di ottenere l’autorizzazione a gare e prove non solo con polizza Rc auto, ma anche con un’assicurazione di Rc generale, stipulata dall’organizzatore e adeguata a tutelare i terzi danneggiati.
È singolare che uno dei temi di riforma e di deroga più controversi, e di maggior ricaduta operativa, sia stato (disorganicamente) confinato in un altro blocco normativo in via di emanazione: il Ddl annuale sulle Pmi (oggi al vaglio della Camera, Ac 2673), il cui articolo 9 esonera dall’assicurazione obbligatoria: i carrelli elevatori (non immatricolati); gli altri veicoli utilizzati dalle imprese in aree ferroviarie, portuali e aeroportuali; e macchine agricole di cui all’articolo 57 del Codice della strada, non immatricolate o senza certificato di idoneità tecnica alla circolazione, che operano esclusivamente in fondi agricoli, aziende agrarie o spazi a uso interno non accessibili al pubblico.
In tutti e tre i casi la deroga non esime quei mezzi dall’esser coperti da polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi diversa dall’assicurazione obbligatoria. Sarebbe, certo, auspicabile una pronta e più armonica sistemazione complessiva. Risolvendo altri dubbi operativi ancora senza risposta. Tra questi, l’esenzione in caso di acquisto per rivendita di un veicolo con la “minivoltura”, precisazioni su come vadano assicurate le flotte di veicoli (quali quelle in leasing o renting) che sono normalmente utilizzati in modo discontinuo e parrebbero poter essere ancora coperti da polizze a libro matricola già in uso nella corrente prassi (articolo 122, comma 1-ter del Cap).
