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Articolo di: Avv. Maurizio Hazan, Avv. Filippo Martini
Pubblicazione: Il Sole 24 Ore – Norme & Tributi
Data: 19 Febbraio 2025

La Tun: un passo avanti verso l’uniformità dei ristori

Il DPR che contiene la TUN – e che darà attuazione all’articolo 138, comma 1, lettera b), del Codice delle assicurazioni private – è stato approvato in via definitiva da Consiglio dei Ministri in data 25 novembre, dopo che la bozza aveva ricevuto il via libera definitivo dal Consiglio di Stato, con parere positivo reso nella adunanza dello scorso 15 ottobre.
L’approvazione della tabella integra una grande (seppur tardiva) conquista di civiltà giuridica, ponendo fine ad alcuni discutibili campanilismi giurisprudenziali (alimentati da alcuni fori che hanno continuato a voler applicare le proprie tabelle locali) e perseguendo l’irrinunciabile obiettivo di garantire da un lato l’uniformità, l’omogeneità e la certezza nella liquidazione dei danni non patrimoniali e dall’altro, la calcolabilità e la prevedibilità dei relativi costi, in funzione di una più rapida e meno conflittuale definizione delle richieste risarcitorie dei danneggiati.
La Tabella Unica Nazionale dovrà essere d’ora in avanti, e per disposizione di legge, applicata nei giudizi della RCA e della responsabilità sanitaria, in luogo delle diverse tabelle pretorie utilizzate nelle principali Corti di merito.

Le regole per l’entrata in vigore del Dpr n. 12
Quanto alla sua entrata in vigore, la TUN dovrà per legge (art. 1 comma 18 della L.124/2017) essere adottata solo per i sinistri stradali e gli eventi clinici verificatisi successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, anche se la giurisprudenza per le ipotesi di applicazione intertemporale della tabella delle “microlesioni” (ex art. 139 Cod.Ass.) ha nel tempo affermato il principio inverso, vale a dire che l’esigenza di uniformare tutti i risarcimenti dovrebbe prevalere sulla genesi del danno, con applicazione retroattiva, quindi, della tabella di legge ai giudizi in corso e sino al giudicato (Cass. n.28990 delu.11.2019).
Una importante considerazione da fare – già evidenziata dal Consiglio di Stato nel suo parere dell’ottobre scorso – è che il legislatore delegato ha recepito come “consolidata giurisprudenza di legittimità”, quella che si è affermata nei meccanismi di liquidazione elaborati ed affinati nel corso degli anni dal tribunale di Milano, di fatto disattendendo l’alternativo, e spesso assai più gravoso sul piano economico, sistema “romano”.
La novella realizza finalmente quella “razionalizzazione” del sistema danno alla persona, che sottende all’evidenza un riferimento alle esigenze di sostenibilità, di uniformità e prevedibilità del danno risarcibile, elementi coessenziali al buon funzionamento di una efficace disciplina delle responsabilità obbligatoriamente assicurate.