
Articolo di: Avv. Maurizio Hazan, Avv. Filippo Martini, Avv. Marco Rodolfi
Pubblicazione: Il Sole 24 Ore
Data: 23 Febbraio 2025
Risarcimenti superiori per le invalidità “appena” gravi e per quelle di gravità massima. Valori inferiori nella fascia media. Semplificando, appaiono questi gli effetti della Tabella unica nazionale (Tun) dei valori pecuniari dei risarcimenti del danno non patrimoniale derivante dalle cosiddette macro lesioni ( da 10 a 100 punti di invalidità), cioè danni alla salute da Rc auto e da responsabilità sanitaria. La Tun è stata fissata dal Dpr 12/2025, che entrerà in vigore il 5 marzo, attuando l’articolo 138 del Codice delle assicurazioni (Cap). Sarà una svolta epocale per settori con larghissima diffusione della sinistrosità, che coinvolge interessi rilevantissimi, in qualche modo divergenti.
Gli opposti interessi e il metodo
Da un lato l’interesse dei danneggiati, a massimizzare i valori. Dall’altro quello dei responsabili civili e soprattutto dei loro assicuratori, attenti alla sostenibilità dei sistemi di responsabilità obbligatoriamente assicurata e, quindi, a contenere il livello dei premi delle polizze. La necessità di trovare una formula per contemperare e bilanciare tali interessi è espressa nell’incipit dell’articolo 138, che ha anche indicato la strada: conformare la Tun alla consolidata giurisprudenza di legittimità, e dunque alla prassi in uso presso il Tribunale di Milano.
Le Tabelle “milanesi” sono state individuate dalla Cassazione – sin dal 2010 e nel vuoto lasciato dalla mancata attuazione dell’articolo 138 – come parametro paranormativo cui riferirsi in tutta Italia. Evidente l’esigenza di una certa continuità rispetto al passato, senza tradire aspettative risarcitorie ormai consolidate. E in questo senso si è espresso il Consiglio di Stato, nei due pareri consultivi ( affare 194/2024) con cui ha evidenziato l’esigenza di non arretrare sostanzialmente i livelli rispetto a quelli in uso a Milano. Perciò occorreva un non facile esercizio: coniugare l’obiettivo di non allontanarsi troppo dalle risultanti liquidative milanesi col rispetto di criteri e principi indicati dall’articolo 138 (non coincidenti con quelli a base della Tabella di Milano). Si trattava dunque di rendere coerenti aspetti quantitativi e di metodo non facilmente armonizzabili e prezioso si è rivelato il lavoro degli uffici tecnici del ministero delle Imprese (Mimit) e soprattutto dell’Ivass, il cui coinvolgimento non si è limitato al mero intervento consultivo previsto dall’articolo 138, ma si è sostanziato in un vero e proprio contributo tecnico-scientifico per definire il modello matematico-statistico alla base della Tun.
Il risultato
Ne sono scaturiti, quanto al danno biologico, risarcimenti superiori a quelli della Tabella di Milano dal 10° al 36° grado di invalidità? e, poi, dall’82° al 100°. I risarcimenti saranno invece inferiori nella fascia intermedia (dal 36° all’82°). Risultato che è stato «in definitiva» ritenuto «complessivamente apprezzabile» dal Consiglio di Stato (parere n. 1282 del 15 ottobre 2024) «nella concorrente prospettiva del ragionevole bilanciamento degli interessi in gioco, del potenziale impatto sui ristori delle vittime di sinistri, del rispetto dei vincoli normativi e, da ultimo, del confronto comparativo con la prassi giurisprudenziale maturata con l’applicazione delle tabelle operative elaborate dai tribunali civili».
Il tutto tenendo conto del fatto che gli intervalli 10-36 e 82-100 rappresentano (nei sinistri complessivamente liquidati nel 2023) circa il 93% dei macrolesi del ramo Rc auto e il 75% circa dei danneggiati per quello della Rc sanitaria.
Il danno morale
Analogo ragionamento, almeno in parte, per la voce ulteriore di risarcimento del danno morale, per il quale, se provato, la Tun prevede una possibile oscillazione in aumento, tra tre fasce: minima, media e massima. Fasce crescenti al crescere di ogni punto di invalidità.
Il totale e i confronti
Come si vede nella grafica sotto, elaborata esemplificativamente per tre diversi livelli di menomazione, la liquidazione complessiva – tenendo conto anche della possibile personalizzazione in funzione di eventuali peculiari situazioni soggettive aggravanti – risulta sovente superiore a quella della tabella milanese; e, comunque, laddove inferiore, tale da registrare scostamenti poco rilevanti.
In ultima analisi, la Tun disegna una curva risarcitoria piuttosto coerente con quella milanese, mentre si discosta, in certi casi sensibilmente, da quella in uso presso il Tribunale di Roma, anch’essa riportata nei tre esempi sotto. Ma non è certo alla prassi capitolina che occorreva guardare: solo a quella milanese la giurisprudenza di legittimità ha attribuito patente di riferimento nazionale.
Prevedibilmente, dati gli interessi in gioco, vi è già chi leva gli scudi contro la Tun. È il caso di Assoutenti, che ieri ha denunciato un’asserita violazione dei diritti risarcitori. E probabilmente continuerà il “solito” dibattito tra sostenitori e oppositori della ( e tra chi riterrà che la Tun avrà premiato troppo o penalizzato i danneggiati). Ma non crediamo di sbagliare nel sostenere che il risultato merita, dopo tutto, di essere considerato favorevolmente; vuoi per il contributo di certezza e prevedibilità di una regola di legge, attesa da quasi vent’anni, vuoi per la sua sostanziale e complessiva coerenza rispetto alla prassi liquidativa avallata dalla Cassazione.
