
Articolo di: Avv. Maurizio Hazan, Avv.Enrico Vittorio Piccolo
Pubblicazione: Il Sole 24 Ore
Data: 13 Dicembre 2024
Tra le novità sui monopattini elettrici, spicca l’obbligo di polizza Rc auto, abbinato a quello di “targatura” e seguendo le regole generali di questa copertura. Applicare tali regole ai monopattini apre molte questioni e ha le solite difficoltà di lettura e adattamento, lasciando anche il dubbio che l’utilizzo dei monopattini possa essere disincentivato sotto il peso dei nuovi oneri normativi.
In ogni caso, i monopattini sono i primi mezzi di micromobilità elettrica a dover essere assicurati, in attesa che i ministeri competenti stabiliscano – attuando l’articolo 1, comma 1, lettera rrr, n. 3) del Codice delle assicurazioni (Cap) – quali siano gli altri micromezzi soggetti all’obbligo di copertura.
L’obbligo è imposto introducendo nell’articolo 1 della legge 160/2019 il comma 75-vicies quinquies («responsabilità civile verso terzi prevista dall’articolo 2054 del Codice civile»), che prevede si applichino – indistintamente e, pare, senza eccezioni – «le disposizioni del ti-tolo X» del Cap. Ciò non pare in linea con la direttiva Ue 2021/2118, secondo cui i veicoli elettrici leggeri andrebbero esclusi dall’ambito Re auto, salvo che gli Stati membri prevedano una – più basica – «assicurazione della responsabilità civile».
Dubbio sull’entrata in vigore
L’entrata in vigore della legge 177/2024 (14 dicembre) vale anche per l’obbligo assicurativo? Il dubbio si pone, dovendosi attendere l’emissione del Dm attuativo che stabilirà le modalità di stampa, realizzazione e vendita del «contrassegno identificativo adesivo» (un “targhino”), in assenza del quale pare difficile identificare i mezzi per abbinarvi una copertura.
Occorre comunque tempo per “mettere a terra” le nuove regole, tanto più che la Re auto ha istituti molto particolari e non agevolmente adattabili fuori del loro contesto naturale.
Obbligo a contrarre
Il primo è l’obbligo a contrarre, imposto alle compagnie assicurative autorizzate a coprire i rischi Re auto (ramo 10, articolo 2, Cap): vuol dire che le compagnie dovrebbero esser pronte ad accogliere e quotare, nei loro “punti vendita” e le regole tariffarie di legge, tutte le richieste di copertura, mettendo comunque a disposizione dei clienti il contratto base (Dm 54/2020) con le «clausole minime necessarie ai fini dell’adempimento dell’obbligo di legge».
Sconti
Va poi capito come rendere compatibile e praticabile gli sconti obbligatori di cui all’articolo 132-ter del Cap (quando saranno operativi: il Dm attuativo a tutt’oggi manca), per esempio per chi accetta la scatola nera.
Massimali
Varranno i massimali minimi di garanzia (articolo 128, Cap): 6.450.000 euro per i danni alle persone per sinistro e 1.300.000 per danni alle cose.
Divieto di abbinamento
Resta il divieto di abbinamento (articolo 170, Cap), anche se la proposta di garanzie accessorie e facoltative sugli infortuni dei conducenti parrebbe calzante alle loro esigenze, dati i rilevanti rischi in caso di caduta o urto.
Bonus malus
Non del tutto semplice pare l’applicazione del bonus-malus: si dovrà capire come registrare il targhino nell’attestato di rischio e come gestire la particolarità dei rischi, che rendono ancor più opinabile la regole di trasferimento della classe di merito da altri veicoli (per esempio, la classe 1 di un genitore al monopattino del figlio) previste dall’articolo 134, comma 4-bis, Cap.
Sanzioni
Chi non si assicurerà sarà soggetto alle sanzioni previste dal comma 75-undevicies (si veda in alto). Per la violazione/elusione dell’obbligo a contrarre, varrà l’articolo 310-bis del Cap.
Procedure liquidative
Varranno l’azione diretta e la regola della non opponibilità delle eccezioni contrattuali previste dall’articolo 144 del Cap.
Si esercita l’azione diretta ma attenzione alla rivalsa
Per quanto i monopattini possano circolare solo su strade urbane con limite fino a 50 km/h, la piena applicabilità dell’articolo 122, comma 1-bis del Cap (Codice delle assicurazioni) impone la copertura anche in aree private. Se invece li si conduce a mano, eventuali danni sembrerebbero non coperti, perché in casi come questo il mezzo non ha funzione di trasporto.
Potrebbe accadere (e sarebbe opportuno, per educare all’uso responsabile) che, fuori dal contratto base (che andrà sempre reso disponibile), le compagnie prevedano clausole di limitazione o esclusione di copertura per utilizzi irregolari.
Può essere in caso, per esempio, di quando si circola in aree vietate o senza le dotazioni obbligatorie di legge. In tal caso, il terzo danneggiato sarà sempre risarcito, senza che la compagnia possa opporgli né l’esclusione contrattuale della garanzia né le irregolarità riscontrate, ma resta fermo il diritto di rivalsa, che potrebbe esser fatto valere dalla compagnia (nei confronti del proprietario e, se diverso, anche del conducente).
Comportamenti vietati
Il trasporto di passeggeri (che è vietato) rende quantomeno dubbia l’applicabilità della procedura liquidativa prevista dall’articolo 141 del Cap (possibilità per il passeggero danneggiato di rivolgersi all’assicurazione del vettore), che sarà comunque esclusa se il danno al terzo sia avvenuto in assenza di coinvolgimento di altri veicoli (Cassazione, Sezioni unite, pronuncia 35318/2022). Del tutto applicabili invece le procedure “ordinaria” (articolo 148) e per “indennizzo diretto” (articolo 149) anche se il sistema a forfait potrebbe risultare squilibrato quando le imprese pagano i propri assicurati in monopattino, piu? soggetti a costosi danni fisici.
Applicabili parrebbero le norme sull’intervento del Fondo di garanzia, anche in caso di scopertura, non foss’altro per il fatto che la direttiva 2012/2118 lo prevede anche per i veicoli leggeri. Il condizionale è però d’obbligo: il rinvio al Cap non si estende al titolo XVII, espressamente dedicato ai sistemi di indennizzo.
Flotte di sharing
Sfuggono in parte alle regole ordinarie dell’obbligo a contrarre le flotte di monopattini, come quello in uso presso le società di noleggio che hanno tanto contribuito, sinora, alla larga diffusione di questi veicoli nei centri urbani.
È ancora previsto (comma 75-ter della legge 160/2019) che tali servizi di noleggio debbano essere autorizzati in ciascun Comune da apposita deliberazione di Giunta che preveda, tra l’altro, «l’obbligo di copertura assicurativa».
Si tratta di un obbligo che, a questo punto, manterrebbe senso solo se – senza sovrapporsi (inutilmente) a quello che oggi viene previsto ex lege per la generalità dei monopattini – potesse avere uno spettro di operatività diverso (magari ampliandosi sino a prevedere anche la copertura degli infortuni del conducente).
