Dubbi su conducente e trasportato: alla guida si presume il proprietario

Articolo di Avv. Maurizio Hazan
Pubblicazione: Il Sole 24 Ore – NORME & TRIBUTI
Data: 7 Novembre 2022

Per decidere sul risarcimento del danno a seguito di un incidente stradale, se non è possibile dimostrare chi fosse alla guida e chi trasportato, si presume che il conducente fosse il proprietario del mezzo di trasporto o chi ne deteneva la disponibilità.
È questa l’indicazione data dalla Corte di cassazione che, con la sentenza 30723 del 19 ottobre scorso, si è pronunciata su un caso tragico, in cui entrambe le persone a bordo del veicolo erano morte.

La vicenda
Nel caso esaminato, la richiesta risarcitoria formulata dagli eredi di una delle due vittime, nella sua asserita veste di terzo trasportato, era stata respinta, nelle precedenti fasi di merito, perché gli attori non avevano fornito la prova, che loro incombeva, del fatto che il defunto fosse davvero a bordo del veicolo in qualità di trasportato. Non solo. Per i giudici non era stato neanche provato che si trattasse di un vero e proprio sinistro della circolazione stradale, in quanzione to tale coperto dall’assicurazione obbligatoria della Rca.
Nei fatti, i due si erano fermati con l’auto in prossimità di un molo, ma il veicolo si è mosso senza che loro se ne siano accorti ed è scivolata in acqua. La drammatica particolarità dell’evento aveva in effetti reso impossibile stabilire se la vittima potesse considerarsi davvero “il trasportato”, posto che il veicolo, inizialmente fermo, era scivolato per inerzia in mare perché lasciato privo di controllo dagli occupanti. Il sinistro si sarebbe dunque verificato per un utilizzo incauto e negligente del veicolo, estraneo al paradigma oggettivo della circolazione e senza che comunque i ricorrenti fossero stati in grado di chiarire se tra le due vittime una potesse qualificarsi come trasportata e una invece come conducente.
Dopo che la domanda è stata respinta nei due gradi di merito, gli attori hanno presentato ricorso in Cassazione.